Decisivo per la collettività aziendale — sul
piano tanto pratico quanto giuridico — è che ai sensi della Legge
sull’ordinamento del lavoro nazionale (20 gennaio 1930), nel quadro
dell’azienda il lavoro proceda in modo che "l’imprenditore nella sua
qualità di capo, gli impiegati e la maestranza collaborino in pro
dei fini della azienda stessa e dell’utilità comune della Nazione e
dello Stato". Questa formula stabilisce dunque la perfetta
concordanza degli scopi dell’azienda con il benessere della
collettività e l’interesse dello Stato: così il legislatore assume
l’obbligo di garantire questa armonica collaborazione dando analogo
indirizzo all’economia.
Il capo dell’azienda deve provvedere al benessere della
maestranza. Questa, da parte sua, gli deve serbare la fedeltà
radicata nella collettività aziendale". Da ciò deriva al
capo-azienda l’obbligo giuridico di procurare — nel quadro
dell’azienda — le migliori condizioni di lavoro possibili,
compatibilmente coi preminenti interessi nazionali. A lato del
capo-azienda è istituito un Consiglio dei fiduciari. Questo delibera
circa il modo di aumentare il rendimento, le condizioni generali di
lavoro e specialmente il regolamento aziendale, e la protezione dei
lavoratori nell’azienda; rafforza la solidarietà fra tutti i membri
dell’azienda, appiana i contrasti e partecipa a determinare la
misura dei provvedimenti disciplinari sulla base del regolamento
aziendale, il capo-azienda gli fornisce tutte le necessarie
informazioni. I membri del Consiglio dei fiduciari non possono, di
regola, venir licenziati. (Dal testo)